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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 26 gennaio 1919, n. 86

Che stabilisce norme per la concessione di opere marittime, idrauliche e di bonifica, istituendo altresì presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche. (019U0086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-2-1919
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di semplificare, agli effetti di  una  piu'
rapida esecuzione dei lavori, le norme per la  concessione  di  opere
marittime,   idrauliche   e   di   bonifica,   nonche'   quelle   per
l'approvazione dei piani regolatori dei porti; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  ministro  Segretario  di  Stato  per   lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le domande di concessione di opere di bonifica di  prima  categoria
vengono presentate al competente Ufficio del genio civile e  da  esso
trasmesse  al  Ministero  dei  lavori  pubblici,  che,  accertata  la
regolarita'  degli  atti,  ne  dispone  la  pubblicazione,   a   cura
dell'Ufficio stesso, prescrivendone le modalita'. 
 
  Nel  compartimento  del  Magistrato  alle  acque  le   domande   di
concessione sono trasmesse dal competente ufficio al  presidente  del
Magistrato che ne dispone la pubblicazione e comunica poi gli atti al
Ministero col parere del Comitato tecnico di magistratura.