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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 26 gennaio 1919, n. 86

Che stabilisce norme per la concessione di opere marittime, idrauliche e di bonifica, istituendo altresì presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche. (019U0086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-2-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Ritenuta l'opportunità di semplificare, agli effetti di una più rapida esecuzione dei lavori, le norme per la concessione di opere marittime, idrauliche e di bonifica, nonché quelle per l'approvazione dei piani regolatori dei porti;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro Segretario di Stato per lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le domande di concessione di opere di bonifica di prima categoria vengono presentate al competente Ufficio del genio civile e da esso trasmesse al Ministero dei lavori pubblici, che, accertata la regolarità degli atti, ne dispone la pubblicazione, a cura dell'Ufficio stesso, prescrivendone le modalità.

Nel compartimento del Magistrato alle acque le domande di concessione sono trasmesse dal competente ufficio al presidente del Magistrato che ne dispone la pubblicazione e comunica poi gli atti al Ministero col parere del Comitato tecnico di magistratura.