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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1918, n. 2081

Concernente la sistemazione dei torrenti a difesa del comune di Messina e le opere di riparazione dei danni prodotti dal terremoto del 19 giugno 1916 nella frazione Filicudi del comune di Lipari. (018U2081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-1-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a provvedere a spese dello Stato, a termini della legge 13 luglio 1911, n. 774, alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e, in quanto occorra, col contributo e le norme di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1906, n. 255, alla sistemazione anche di pianura dei torrenti che interessano il comune di Messina, in quanto le opere abbiano i requisiti degli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774.

Resta ferma la competenza del Comune a provvedere, a norma delle leggi vigenti, alla sistemazione urbana dei torrenti stessi, e alla riparazione dei danni prodotti nell'abitato dalle alluvioni dell'ottobre 1917.

Per i lavori più urgenti, a cura dello Stato, di cui al 1° comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2,000,000 che sarà stanziata per:

lire 400,000 nell'esercizio 1918-919;

» 700,000 » 1919-920;

» 900,000 » 1920-921.