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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1918, n. 2061

Che apporta variazioni ai bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1918-919. (018U2061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-10-1919 al: 15-12-2009
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - NITTI - SACCHI.

Visto, il guardasigilli: SACCHI.