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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1918, n. 2072

Che proroga il termine di cui al primo comma dell'art. 10 della convenzione approvata con decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, circa l'istituzione di una Cassa pensioni per il personale delle Regie scuole professionali. (018U2072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1919
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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 11-2-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'articolo 10 della convenzione approvata con Nostro  decreto
6 settembre 1917, n. 1750, per l'istituzione di  una  Cassa  pensioni
per il personale delle Regie scuole professionali; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine di cui al primo comma  dell'art.  10  della  convenzione
approvata con decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n.  1750,  e'
prorogato fino al 31 dicembre 1920. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                         ORLANDO - NITTI - CIUFFELLI. 
 
  Visto, il guardasigilli: SACCHI.