stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 dicembre 1918, n. 2031

Che modifica l'art. 3 di quello 14 luglio 1918, n. 1057, relativamente alla cessione di macchine per lavori agricoli. (018U2031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1919
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 25-1-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo  del  Re  dalla  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il Nostro decreto 14 luglio 1918, n. 1057; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1057,  e'
sostituito il seguente: 
 
  «Il montaggio, il collaudo e la  consegna  agli  agricoltori  delle
macchine di importazione estera ed il collaudo  e  la  consegna  agli
agricoltori delle macchine di produzione nazionale, appartenenti allo
Stato, potranno dal  Ministero  per  l'agricoltura  essere  affidati,
dietro equo compenso, a ditte industriali  e  commerciali,  ad  enti,
Consorzi ed Associazioni agrarie e ad Istituti  di  credito,  che  ne
facilitino l'acquisto, con le norme e le modalita' stimate, a seconda
dei casi, opportune».