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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 1 settembre 1918, n. 1446

Concernente la facoltà agli utenti delle strade vicinati di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse. (018U1446)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  2-11-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione;
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e dell'industria; commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggetto a pubblico transito, possono costituirsi, in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse.

I Consorzi permanenti costituiti anteriormente presente decreto a termini dell'art. 54 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 sulle opere pubbliche per la conservazione delle strade, possono anche deliberarne la sistemazione o la ricostruzione colle norme fissate poi nuovi Consorzi negli articoli seguenti.