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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 1 settembre 1918, n. 1446

Concernente la facoltà agli utenti delle strade vicinati di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse. (018U1446)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 2-11-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione; 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  ministro  segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura  e  dell'industria;
commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggetto a  pubblico
transito, possono costituirsi, in Consorzio per la manutenzione e  la
sistemazione o ricostruzione di esse. 
 
  I Consorzi permanenti costituiti anteriormente presente  decreto  a
termini dell'art. 54 della legge 20 marzo 1865, n. 2248  sulle  opere
pubbliche  per  la  conservazione   delle   strade,   possono   anche
deliberarne la sistemazione o la ricostruzione  colle  norme  fissate
poi nuovi Consorzi negli articoli seguenti.