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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1918, n. 1256

Che autorizza il Governo a concedere la esecuzione di opere di bonifica a Società o a imprenditori singoli, stabilendone le relative modalità. (018U1256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-9-1918
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  ministro  segretario  di  Stato  per   lavori
pubblici, di  concerto  coi  ministri  per  l'agricoltura  e  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Governo potra' concedere la  esecuzione  di  opere  di  bonifica
anche a Societa' od imprenditori che ne presentino regolare  domanda,
sempre  che  l'esecuzione  non  venga  chiesta  in  concessione   dal
Consorzio fra i proprietari interessati nel termine di tre mesi dalla
pubblicazione di detta domanda nel Foglio degli annunzi legali  della
prefettura competente. 
 
  I progetti di massima ed esecutivi delle  opere  saranno  approvati
dal Ministero dei lavori pubblici secondo  le  norme  in  vigore  per
simili concessioni. 
 
  Rimanendo invariato il riparto della spesa stabilito dalle  vigenti
leggi, le quote a carico dello Stato, delle Provincie  e  dei  Comuni
interessati,  saranno  determinate   invariabilmente   nell'atto   di
concessione  in  proporzione  all'importo  dei  progetti   esecutivi,
aumentato di una percentuale non superiore al  venti  per  cento  per
spese generali ed impreviste, e saranno pagate in annualita' costanti
non  eccedenti  il  numero  di  50  proporzionate  alle   somme   che
risulteranno dovute per effetto dei successivi  collaudi  parziali  e
comprensive di una quota di capitale e di interessi in ragione del  5
per cento. 
 
  Nel  decreto  di  concessione  saranno  fissati  il  numero   delle
annualita', le modalita' del pagamento ed il riparto delle opere agli
effetti dei successivi collaudi parziali. 
 
  Il decreto stabilira' pure la somma che dovra' essere  versata  dal
concessionario nelle casse dello Stato  a  garanzia  dell'adempimento
dei patti convenuti. 
 
  Col decreto di concessione o con provvedimento  successivo,  dovra'
essere approvato il progetto di reparto della spesa fra gli enti e  i
proprietari interessati.