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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1918, n. 1256

Che autorizza il Governo a concedere la esecuzione di opere di bonifica a Società o a imprenditori singoli, stabilendone le relative modalità. (018U1256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-9-1918 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per lavori pubblici, di concerto coi ministri per l'agricoltura e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Governo potrà concedere la esecuzione di opere di bonifica anche a Società od imprenditori che ne presentino regolare domanda, sempre che l'esecuzione non venga chiesta in concessione dal Consorzio fra i proprietari interessati nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di detta domanda nel Foglio degli annunzi legali della prefettura competente.

I progetti di massima ed esecutivi delle opere saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici secondo le norme in vigore per simili concessioni.

Rimanendo invariato il riparto della spesa stabilito dalle vigenti leggi, le quote a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni interessati, saranno determinate invariabilmente nell'atto di concessione in proporzione all'importo dei progetti esecutivi, aumentato di una percentuale non superiore al venti per cento per spese generali ed impreviste, e saranno pagate in annualità costanti non eccedenti il numero di 50 proporzionate alle somme che risulteranno dovute per effetto dei successivi collaudi parziali e comprensive di una quota di capitale e di interessi in ragione del 5 per cento.

Nel decreto di concessione saranno fissati il numero delle annualità, le modalità del pagamento ed il riparto delle opere agli effetti dei successivi collaudi parziali.

Il decreto stabilirà pure la somma che dovrà essere versata dal concessionario nelle casse dello Stato a garanzia dell'adempimento dei patti convenuti.

Col decreto di concessione o con provvedimento successivo, dovrà essere approvato il progetto di reparto della spesa fra gli enti e i proprietari interessati.