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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1918, n. 1010

Che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1918-919. (018U1010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-7-1918 al: 15-12-2009
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, numero 1748, sull'istruzione professionale dei funzionari postali, telegrafici e telefonici;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata.

Cap. n. 33. Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore postale telegrafico telefonico, lire quarantaseimila (L. 46,000);

Cap. n. 66. Istruzione del personale, lire dodicimila (L. 12,000);

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Nitti - Fera.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.