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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 14 febbraio 1918, n. 386

Concernente provvedimenti per la conservazione delle navi a vela e dei galleggianti da traffico dell'Adriatico e Jonio. (018U0386)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-4-1918 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli del tesoro e della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai proprietari delle navi a vela e dei galleggianti da traffico, che siano rimasti assolutamente inoperosi nei porti dei mari Adriatico e Jonio per effetto della guerra e che siano posti in istato di perfetta navigabilità entro tre mesi dalla cessazione delle ostilità, sarà concesso un premio di L. 15 per tonnellata di stazza netta fino al limite di 25 tonnellate e di L. 5 per ogni tonnellata eccedente le 25.

Il pagamento di tale premio sarà effettuato dopo che dette navi o galleggianti avranno ripreso l'esercizio del traffico.