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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 dicembre 1917, n. 2073

Relativo alla misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gl'infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia. (017U2073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1918)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 31-8-1918
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915,  n.  590,  recante
provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano  di  mutua
assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo; 
 
  Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527; 
 
  Vedute le deliberazioni adottate dall'assemblea generale  dei  soci
del Sindacato predetto nell'adunanza del 30 novembre 1917; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La misura del contributo per l'esercizio 1918, dovuto al  Sindacato
obbligatorio di mutua assicurazione  per  gli  infortuni  sul  lavoro
nelle miniere di zolfo della Sicilia a termini delle leggi 11  luglio
1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del decreto legge 6  maggio
1915, n. 590, e' stabilita in lire  sei  e  centesimi  cinquanta  per
tonnellata di zolfo. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1082 ha disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "La  misura  del  contributo  per  l'esercizio
1918, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli
infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai  termini
delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907,  n.  527  e  del
decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, viene elevata a lire  sette  per
tonnellata di zolfo in luogo di lire sei e centesimi cinquanta di cui
all'articolo 1 del  decreto  Luogotenenziale  20  dicembre  1917,  n.
2073". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che  "L'Amministrazione
delle  ferrovie  dello  Stato  provvedera'  per  la  riscossione  del
contributo totale di L. 7  per  tonnellata,  fissato  come  sopra,  a
partire dal 1° agosto 1918. Alla riscossione della differenza fra  il
nuovo contributo di L. 7  e  quello  effettivamente  incassato  dalle
ferrovie dello Stato nel periodo dal 1° gennaio al  31  luglio  1918,
provvedera' il  Consorzio  solfifero  siciliano  mediante  trattenuta
sulle somme da esso dovute per qualsiasi  titolo  ai  debitori  della
medesima differenza".