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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1917, n. 2081

Che stabilisce le norme per la valutazione dei titoli e valori nella formazione dei bilanci sino al 31 dicembre 1917, delle Società per azioni, delle opere pie e degli enti morali in genere. (017U2081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1918
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-1-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo  del  Re  dalla  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduti il R.  decreto  20  novembre  1914,  n.  1373  e  i  decreti
Luogotenenziali 29 dicembre 1915, n. 1839 e 28 dicembre 1916 n. 1817; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro per  l'industria,  il  commercio  e  il
lavoro, di concerto coi ministri dell'interno,  del  tesoro  e  della
grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le Societa' per azioni, le Opere pie e gli enti morali in generale,
nella formazione dei loro bilanci al 31 dicembre 1917, hanno facolta'
di valutare i titoli  e  valori  di  loro  proprieta'  ai  prezzi  di
compenso del  30  giugno  1914,  con  la  detrazione  in  misura  non
inferiore all'otto per cento dei  detti  prezzi  di  compenso  per  i
valori il cui prezzo corrente  sia  disceso  a  questo  limite  o  al
disotto. 
 
  I titoli di debito redimibili saranno inscritti nel bilancio  al  3
dicembre 1917 per lo stesso valore indicato nel bilancio del 1916. 
 
  I titoli di Stato o  garantiti  dallo  Stato,  acquistati  dopo  il
luglio 1914 saranno inscritti o mantenuti in bilancio  al  prezzo  di
acquisto. 
 
  Per le Casse di risparmio e per i Monti  di  pieta'  autorizzati  a
ricevere depositi valgono  le  norme  da  emanare  dal  ministro  per
l'industria, il commercio e il lavoro. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                Orlando - Ciuffelli - Nitti - Sacchi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.