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DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1915, n. 1839

Col quale viene stabilito il modo di valutazione dei titoli nella compilazione dei bilanci di enti di cui all'art. 14 del R. decreto 20 dicembre 1914, numero 1373 (015U1839)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1916
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Testo in vigore dal:  18-1-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e coi ministri di grazia e giustizia e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli enti indicati nell'art. 14 del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1373, nella formazione dei loro bilanci al 31 dicembre 1915, hanno facoltà di valutare i titoli o valori di loro proprietà ai prezzi di compenso del 30 giugno 1914, con una detrazione in misura non inferiore al tre per cento per i valori il cui prezzo corrente sia disceso a questo limite o al disotto.

Per le Casse di risparmio e i Monti di pietà autorizzati a ricevere depositi valgono le norme da emanare dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, purché la svalutazione sui titoli del debito pubblico consolidato non sia inferiore al tre per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 29 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

Salandra - Cavasola - Carcano
- Orlando.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.