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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1917, n. 1970

Che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere speciali polizze a favore di militari e graduati di truppe combattenti. (017U1970)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1917)
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Testo in vigore dal:  1-1-1918 al: 1-1-1918
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Art. 1




L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad omettere le seguenti polizze di assicurazione, completamente liberate da ogni obbligo di pagamento di premio, a favore di militari e graduati di truppe combattenti:

a) per un capitale di L. 500 a favore di soldati e per un capitale di L. 1000 a favore di sottufficiali, pagabile immediatamente dopo la morte degli assicurati, qualora questa avvenga in combattimento, per ferite riportate combattendo o a causa di malattia dovuta al servizio di guerra.

La somma sopraindicata sarà corrisposta alle persone designate in polizza senza pregiudizio del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di guerra;

b) per un capitale di L. 1000 a favore di tutti i militari e graduati delle truppe combattenti pagabile immediatamente dopo la morte degli assicurati;

qualora questa avvenga durante la guerra e sia dovuta a causa che non dia diritto a liquidazione di pensione privilegiata di guerra;

qualora la morte avvenga entro trent'anni dalla data della polizza;

ad ogni modo, ai termine del periodo sopraindicato, all'assicurato stesso superstite.

È data facoltà all'assicurato di stabilire in polizza che il pagamento della somma assicurata per il caso di morte, durante lo stato di guerra; sia corrisposto ai beneficiari designati soltanto al termine di 15 o di 20 anni. In tal caso, in luogo di L. 500 saranno corrisposte ai beneficiari designati, rispettivamente al termine di 15 anni L. 1000 e al termine di 20 anni L. 1325; e proporzionatamente per le polizze partenti un capitale assicurato di L. 1000.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2047, è visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.