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LEGGE 28 ottobre 1917, n. 1751

Relativa alla proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1917-918, fino a quando non sieno approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1917. (017U1751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-11-1917 al: 14-1-1918
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 19 luglio 1917, numero 1125, riguardante l' esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-918, è prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1917.

Avranno effetto a tutto l'esercizio finanziario 1918-919 i provvedimenti tributari di cui, alle leggi 24 dicembre 1916, n. 1738, e 19 luglio 1917, n. 1125, nonché quelli emanati in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, con i decreti Luogotenenziali 13 maggio 1917, n. 736; 23 agosto 1917, n. 1302 ; 2 settembre 1917, n.1460, e 9 settembre 1917, n. 1546.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI - CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.