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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 agosto 1917, n. 1450

Concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (017U1450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/1917
Il Decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889 ha succesivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/05/1919.
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-9-1917 al: 15-4-1921
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Art. 1




In virtù del presente decreto si intendono assicurati di pien diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di nove anni ai settantacinque compiuti:

a) i lavoratori fissi od avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati;

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, non superiore a lire dieci, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi.