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DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1917, n. 1097

Col quale viene stabilito il limite massimo dell'ammontare dei biglietti di Stato. (017U1097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/1918)
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Testo in vigore dal:  14-7-1917 al: 14-11-1917
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduto il decreto 24 dicembre 1916, n. 1802;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite massimo dell'ammontare dei biglietti di Stato, stabilito dal Nostro decreto 24 dicembre 1916, n. 1802, è aumentato di somma non eccedente duecento milioni di lire.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al reparto di tale somma in biglietti da 10 e 5 lire, alla loro emissione secondo le esigenze del mercato ed a tutto quanto occorre per la esecuzione del presente decreto; il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.