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DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1917, n. 56

Concernente disposizioni, per la durata della guerra, circa la rinnovazione ed il funzionamento degli uffici di presidenza della Società di tiro a segno nazionale. (017U0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1917
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Testo in vigore dal: 7-2-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re dalla legge 22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), sul tiro  a  segno
nazionale; 
 
  Visto  il  regolamento  per  la  esecuzione  della  citata   legge,
approvato con R. decreto 15 aprile 1883, n. 1324, modificato  col  R.
decreto 27 settembre 1890, n. 7324; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni del decreto Luogotenenziale  10  ottobre  1915,  n.
1519, circa la  rinnovazione  e  il  funzionamento  degli  uffici  di
presidenza delle Societa' di tiro a segno nazionale,  sono  prorogate
per tutta  la  durata  della  guerra  e  fino  a  sei  mesi  dopo  la
conclusione della pace. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                   Boselli - Morrone. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.