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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1915, n. 1519

Riguardante la rinnovazione degli uffici di presidenza delle Società di tiro a segno nazionale. (015U1519)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/1917)
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Testo in vigore dal:  13-11-1915

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù della facoltà conferita al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª) sul tiro a segno nazionale;
Visto il regolamento per l'esecuzione della citata legge, approvato con R. decreto 15 aprile 1883, n. 1324, modificato col R. decreto 27 settembre 1890, n. 7324;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli Uffici di presidenza delle Società di tiro a segno scaduti dalle funzioni per compiuto biennio, e non ancora rinnovati, sono confermati in carica sino a tutto il 31 dicembre
1916.

La stessa disposizione è applicata agli altri uffici di presidenza a mano a mano che compiono il biennio di carica.