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LEGGE 21 dicembre 1916, n. 1818

Che converte in legge i RR. decreti 1, 8, 15 e 26 novembre 1914, nn. 1246, 1248, 1262 e 1304, portanti modificazioni alle leggi di ordinamento del R. esercito. (016U1818)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-1-1917 al: 15-12-2009
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il R. decreto 1° novembre 1914, n. 1246; il R. decreto 8 novembre 1914, numero 1248; il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1262 il R. decreto 26 novembre 1914, n. 1304.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Morrone.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.