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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1916, n. 1817

Col quale sono stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli e valori nei bilanci delle società per azioni, opere pie ed altri enti al 31 dicembre 1916. (016U1817)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1917
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Testo in vigore dal: 23-1-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi  delegata  e  in  forza  dei  poteri
conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduti il R. decreto  20  novembre  1914,  n.  1373  e  il  decreto
Luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1839; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro per  l'industria,  il  commercio  e  il
lavoro, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro  e  della
grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le Societa' per  azioni,  le  opere  pie,  e  gli  enti  morali  in
generale, nella formazione dei loro  bilanci  al  31  dicembre  1916,
hanno facolta' di valutare i titoli o valori di  loro  proprieta'  ai
prezzi di compenso del 30 giugno 1914, con la  detrazione  in  misura
non inferiore al cinque per cento dei detti prezzi di compenso per  i
valori il cui prezzo corrente  sia  disceso  a  questo  limite  o  al
disotto. 
 
  I titoli di debito redimibili saranno inscritti nel bilancio al  31
dicembre 1916, allo stesso valore indicato nel bilancio del 1915. 
 
  I titoli di Stato o  garantiti  dallo  Stato,  acquistati  dopo  il
luglio 1914, saranno inscritti o mantenuti in bilancio al  prezzo  di
acquisto. 
 
  Per  le  Casse  di  risparmio  «ordinarie»  e  i  Monti  di  pieta'
autorizzati a ricevere depositi  valgono  le  norme  da  emanare  dal
ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato ad Aglie', addi' 28 dicembre 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                        Boselli - De Nava - Orlando - 
                                        Carcano - Sacchi.             
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.