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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 novembre 1916, n. 1664

Concernente le derivazioni delle acque pubbliche (016U1664)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  1-1-1917 al: 28-11-1917
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Su proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e con i ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per i culti, per le finanze, per l'agricoltura, per l'industria, commercio e lavoro e pei trasporti marittimi e ferroviari;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Possono derivare e utilizzare acqua pubblica;

a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

b) coloro i quali hanno per tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, derivata e utilizzata acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata durante tutto il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma del presente decreto.

Gli utenti di acqua pubblica di cui al comma b) del presente articolo, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, dovranno chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto.

Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto, a spese dell'interessato, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento l'interessato potrà ricorrere al tribunale delle acque pubbliche di cui all'art. 34.