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LEGGE 16 luglio 1916, n. 947

Contenente diposizioni varie sulla sanità pubblica. (016U0947)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-8-1916 al: 29-1-1924
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Art. 1




Il Ministero dell'interno è autorizzato a produrre e vendere, al prezzo da fissarsi annualmente con decreto del ministro, il vaccino jenneriano nonché gli altri vaccini e sieri, e dei quali il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore di sanità, ritenga utile nell'interesse pubblico assumere la produzione e lo smercio.

Alla parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1915-916 è assegnata la somma di L. 260.000, destinata per L. 205.000 alla costruzione e all'arredamento del vaccinogeno e per L. 55.000 al completamento della sezione di controllo dei sieri e vaccini presso il laboratorio di micrografia e batteriologia della Sanità pubblica e di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 luglio 1904, n. 360.