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LEGGE 16 luglio 1916, n. 947

Contenente diposizioni varie sulla sanità pubblica. (016U0947)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 26-8-1916
al: 29-1-1924
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Ministero dell'interno e' autorizzato a produrre e  vendere,  al
prezzo da fissarsi annualmente con decreto del ministro,  il  vaccino
jenneriano nonche'  gli  altri  vaccini  e  sieri,  e  dei  quali  il
Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore di sanita',  ritenga
utile nell'interesse pubblico assumere la produzione e lo smercio. 
 
  Alla parte straordinaria dello stato di previsione della spesa  del
Ministero predetto per l'esercizio 1915-916 e' assegnata la somma  di
L.  260.000,  destinata   per   L.   205.000   alla   costruzione   e
all'arredamento del vaccinogeno e  per  L.  55.000  al  completamento
della sezione di controllo dei sieri e vaccini presso il  laboratorio
di micrografia e batteriologia della Sanita' pubblica e di  cui  agli
articoli 2 e 3 della legge 8 luglio 1904, n. 360.