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LEGGE 9 luglio 1916, n. 814

Che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-917, fino quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916. (016U0814)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-7-1916 al: 15-12-2009
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 14 giugno 1916, n. 738, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917 è prorogato fino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916.

Avranno effetto per l'esercizio 1916-917 i provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, col R. decreto 31 maggio 1916, n. 695.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI - SONNINO - COLOSIMO -
ORLANDO - SACCHI - MEDA -
CARCANO - MORRONE - CORSI -
RUFFINI - BONOMI - FERA -
ARLOTTA - RAINERI - DE NAVA -
BISSOLATI - BIANCHI -
COMANDINI - SCIALOJA.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.