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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 febbraio 1916, n. 222

Riguardante le modificazioni e semplificazioni delle tariffe ferroviarie. (016U0222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1916
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Testo in vigore dal: 21-3-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 27  aprile  1885,  n.  3048,  con  la  quale  furono
approvati i contratti di esercizio delle reti mediterranea, adriatica
e sicula; 
 
  Viste le leggi 22 aprile 1905, n. 137 e 7 luglio 1907, n. 429, che,
approvando provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie  non
concesse all'industria  privata,  estesero  a  queste  le  tariffe  e
condizioni dei trasporti, annesse e  formanti  parte  integrante  dei
citati   contratti,   nonche'   le   successive   loro   aggiunte   e
modificazioni; 
 
  Viste le leggi 13 aprile 1911, n. 310; 19 giugno 1913, n. 641 e  23
luglio 19l4, n. 742,  che,  approvando  provvedimenti  a  favore  del
personale delle  ferrovie  dello  Stato,  introdussero  modificazioni
nelle tariffe e condizioni  valevoli  pei  trasporti  sulle  ferrovie
stesse; 
 
  Visto il Nostro decreto n. 1602 del  28  ottobre  1915,  col  quale
furono introdotte alcune modificazioni nelle tariffe e condizioni pei
trasporti sulle ferrovie dello Stato; 
 
  Visto il Nostro decreto n. 1806 del  9  dicembre  1915,  col  quale
furono stabilite norme  per  l'attuazione  delle  disposizioni  della
legge 14 luglio 1912, n. 835, sulla tassa di bollo proporzionale  nei
trasporti in ferrovia; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che  conferisce  al  Governo
poteri straordinari durante la guerra; 
 
  Considerata l'opportunita' di attuare nuovi provvedimenti economici
di esercizio nei trasporti di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato,
tenendo conto delle attuali condizioni del bilancio dell'azienda; 
 
  Considerato che - in attesa della generale revisione delle  tariffe
e condizioni dei trasporti disposta dall'articolo 38  della  legge  7
luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372  -
e'  necessario,  nell'interesse  del  pubblico  e  per  economia  del
servizio, semplificare fin d'ora  le  operazioni  di  tassazione  dei
trasporti, abrogando le tariffe non piu' usate, unificando quelle che
fra loro non si  differenziano,  completando  talune  disposizioni  e
introducendo nelle nomenclature delle  merci  e  dei  veicoli  alcune
modificazioni ed aggiunte strettamente necessarie in  relazione  alle
mutate condizioni dei traffici e delle industrie; 
 
  Vista  la  necessita'  di  assicurare  alle  ferrovie  dello  Stato
maggiori proventi per fronteggiare l'accresciuto  costo  del  carbone
fossile e delle altre materie necessarie all'esercizio; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  ministro  segretario  di  Stato  pei   lavori
pubblici, di  concerto  con  quelli  del  tesoro  e  di  agricoltura,
industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata: 
 
    a) a sostituire ai prezzi della vigente tariffa  differenziale  A
(ferma restando per altro la tariffa differenziale  C)  ed  a  quelli
delle carrozze-salone e saloncini, pel trasporto dei  viaggiatori,  i
prezzi indicati nell'annesso prospetto (allegato A); 
 
    b) ad aumentare i prezzi dei biglietti a  serie  e  circolari  di
qualsiasi specie in misura non superiore al dieci per cento; 
 
    c) ad introdurre un  aumento  medio  del  dieci  per  cento,  col
massimo  del  quindici  per  cento,  nei  prezzi  dei  biglietti   di
abbonamento ordinari, locali e speciali, le cui norme e condizioni di
uso saranno modificate  come  risulta  dall'allegato  B  al  presente
decreto. L'aumento medio sara' computato  sulla  base  del  movimento
avutosi nel 1914; 
 
    d) a procedere ad una ulteriore  unificazione  e  semplificazione
delle tariffe locali, economiche e vicinali di cui l'art.  14,  comma
e), della legge 13 aprile 1911, n. 310, e di quelle speciali  interne
viaggiatori, in modo che ne derivi un  aumento  medio  non  superiore
all'otto pel cento sulla base del movimento avutosi nel 1912; 
 
    e) ad apportare nelle tariffe e condizioni  pel  trasporto  delle
merci, del feretri, dei veicoli e del bestiame le modificazioni e  le
aggiunte risultanti dagli allegati C, D, E, al presente decreto; 
 
    f) ad aumentare del due per cento  tutte  le  tariffe  locali  ed
eccezionali applicabili ai trasporti di merci e di bestiame; 
 
    g) ad introdurre nella  vigente  nomenclatura  e  classificazione
delle merci a  piccola  velocita'  le  modificazioni  e  le  aggiunte
risultanti dall'allegato F al presente decreto; 
 
    h) a coordinare le disposizioni  dell'allegato  8  delle  tariffe
alle condizioni nelle quali si svolgono attualmente le operazioni nei
porti, tenuto anche conto dei nuovi impianti. 
 
  Gli allegati A, B, C, D, E, F al presente decreto saranno  vistati,
d'ordine Nostro, dal ministro proponente.