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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 febbraio 1916, n. 222

Riguardante le modificazioni e semplificazioni delle tariffe ferroviarie. (016U0222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1916
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Testo in vigore dal:  21-3-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048, con la quale furono approvati i contratti di esercizio delle reti mediterranea, adriatica e sicula;
Viste le leggi 22 aprile 1905, n. 137 e 7 luglio 1907, n. 429, che, approvando provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, estesero a queste le tariffe e condizioni dei trasporti, annesse e formanti parte integrante dei citati contratti, nonché le successive loro aggiunte e modificazioni;
Viste le leggi 13 aprile 1911, n. 310; 19 giugno 1913, n. 641 e 23 luglio 19l4, n. 742, che, approvando provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato, introdussero modificazioni nelle tariffe e condizioni valevoli pei trasporti sulle ferrovie stesse;
Visto il Nostro decreto n. 1602 del 28 ottobre 1915, col quale furono introdotte alcune modificazioni nelle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato;
Visto il Nostro decreto n. 1806 del 9 dicembre 1915, col quale furono stabilite norme per l'attuazione delle disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 835, sulla tassa di bollo proporzionale nei trasporti in ferrovia;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo poteri straordinari durante la guerra;
Considerata l'opportunità di attuare nuovi provvedimenti economici di esercizio nei trasporti di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato, tenendo conto delle attuali condizioni del bilancio dell'azienda;
Considerato che - in attesa della generale revisione delle tariffe e condizioni dei trasporti disposta dall'articolo 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372 - è necessario, nell'interesse del pubblico e per economia del servizio, semplificare fin d'ora le operazioni di tassazione dei trasporti, abrogando le tariffe non più usate, unificando quelle che fra loro non si differenziano, completando talune disposizioni e introducendo nelle nomenclature delle merci e dei veicoli alcune modificazioni ed aggiunte strettamente necessarie in relazione alle mutate condizioni dei traffici e delle industrie;
Vista la necessità di assicurare alle ferrovie dello Stato maggiori proventi per fronteggiare l'accresciuto costo del carbone fossile e delle altre materie necessarie all'esercizio;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) a sostituire ai prezzi della vigente tariffa differenziale A (ferma restando per altro la tariffa differenziale C) ed a quelli delle carrozze-salone e saloncini, pel trasporto dei viaggiatori, i prezzi indicati nell'annesso prospetto (allegato A);

b) ad aumentare i prezzi dei biglietti a serie e circolari di qualsiasi specie in misura non superiore al dieci per cento;

c) ad introdurre un aumento medio del dieci per cento, col massimo del quindici per cento, nei prezzi dei biglietti di abbonamento ordinari, locali e speciali, le cui norme e condizioni di uso saranno modificate come risulta dall'allegato B al presente decreto. L'aumento medio sarà computato sulla base del movimento avutosi nel 1914;

d) a procedere ad una ulteriore unificazione e semplificazione delle tariffe locali, economiche e vicinali di cui l'art. 14, comma e), della legge 13 aprile 1911, n. 310, e di quelle speciali interne viaggiatori, in modo che ne derivi un aumento medio non superiore all'otto pel cento sulla base del movimento avutosi nel 1912;

e) ad apportare nelle tariffe e condizioni pel trasporto delle merci, del feretri, dei veicoli e del bestiame le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli allegati C, D, E, al presente decreto;

f) ad aumentare del due per cento tutte le tariffe locali ed eccezionali applicabili ai trasporti di merci e di bestiame;

g) ad introdurre nella vigente nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità le modificazioni e le aggiunte risultanti dall'allegato F al presente decreto;

h) a coordinare le disposizioni dell'allegato 8 delle tariffe alle condizioni nelle quali si svolgono attualmente le operazioni nei porti, tenuto anche conto dei nuovi impianti.

Gli allegati A, B, C, D, E, F al presente decreto saranno vistati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.