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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1963

Concernente la composizione del Consiglio tecnico amministrativo di vigilanza dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore, ed il compenso ai componenti di esso. (015U1963)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1916
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-2-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 gennaio  1915,  n.
216; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, numero 1106; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  18  novembre  1915,  n.  1625,
all'art. 9, e nell'intento di ridurre la spesa; 
 
  Sulla proposta del ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  All'art. 3 del regolamento approvato  con  R.  decreto  10  gennaio
1915, n. 216, e' sostituito il seguente: 
 
  Il Consiglio tecnico amministrativo di vigilanza e' costituito: 
 
  del direttore generale del demanio; 
 
  del direttore generale della sanita' pubblica; 
 
  di un rappresentante del ministro del tesoro, designato  da  questo
fra i funzionari del suo Ministero, di grado  non  inferiore  a  capo
divisione; 
 
  di altri tre membri a scelta del ministro delle  finanze,  i  quali
dureranno in carica per un biennio e potranno essere riconfermati; 
 
  di  un  funzionario  del  Ministero  delle  finanze  di  grado  non
inferiore a capo sezione, con attribuzioni di  segretario,  ma  senza
diritto di voto. 
 
  Le nomine, le conferme, le sostituzioni dei componenti il Consiglio
e la designazione del suo presidente sono fatte mediante decreto  del
ministro delle finanze. 
 
  La sede del Consiglio e' presso il Ministero  delle  finanze;  esso
pero' puo' tenere le sue adunanze anche a  Salsomaggiore  o  altrove,
quando cio' ritenga necessario: come pure puo' delegare l'adempimento
di speciali incarichi ad uno o piu' dei propri componenti. 
 
  A tutti i componenti il Consiglio spetta un compenso individuale di
lire dieci per ogni adunanza alla quale prendano parte; tale compenso
sara' corrisposto in misura doppia per le adunanze  tenute  fuori  di
Roma. L'ammontare  complessivo  di  detto  compenso  individuale  non
potra' eccedere lire mille all'anno. 
 
  Quando l'opera del Consiglio o dei delegati si svolga altrove che a
Roma,  spetta  inoltre  a  ciascuno  partecipante  il  rimborso   del
biglietto di 1° classe in ferrovia. 
 
  E' in facolta' del Consiglio  di  proporre  le  norme  pel  proprio
funzionamento interno, in quanto non contrastino con le  prescrizioni
contenute  nel  presente  regolamento.  Le  norme   dovranno   essere
approvate con decreto Ministeriale. 
 
  Il Consiglio comincera' a funzionare col 1° gennaio 1917. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato ad Aglie', addi' 31 dicembre 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                               Daneo. 
 
  Visto, il guardasigilli: Orlando.