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REGIO DECRETO 24 gennaio 1915, n. 1919

Col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari di 25 Comuni della provincia di Lecce è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia. (015U1919)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  8-2-1916 al: 9-2-2011
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911 suddetta;
Vieto il decreto Reale 29 marzo 1914, n. 956, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Lecce è affidata al Consiglio scolastico tranne che per i comuni indicati nell'annesso elenco;
Visto il regolamento approvato con decreto Reale 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o delta Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;
Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei comuni della Provincia di Lecce indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487; o dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° gennaio 1916.