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LEGGE 21 dicembre 1915, n. 1774

Concernente la proroga dell'esercizio provvisorio 1915-916. (015U1774)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1916 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le disposizioni della legge 22 maggio 1915, n. 671, concernenti l'esercizio provvisorio dei bilanci per l'anno finanziario 1915-916, continueranno ad avere effetto anche nel secondo semestre dell'anno stesso, fino a quando i singoli stati di previsione delle spese e dell'entrata non siano stati approvati per legge.