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DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1915, n. 1480

Col quale vengono stabilite alcune norme intorno alle nomine ed alle funzioni dei delegati commerciali. (015U1480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1920)
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Testo in vigore dal:  31-10-1915 al: 2-3-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata o dei poteri al Governo conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il R. decreto del 21 dicembre 1905, n. 658, col quale viene regolato il servizio dei delegati commerciali all'estero;
Visto il R. decreto del 23 novembre 1911, n. 1280, col quale vengono stabilito determinate norme per il richiamo all'intorno dei delegati commerciali all'estero;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato, per l'agricoltura, l'industria o il commercio, di concerto col ministro segretario di Stato gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 2 del R. decreto 21 dicembre 1905, n. 658, è sostituito il seguente:

« Art. 2. - L'incarico di delegato commerciale è temporaneo ed è conferito al massimo per un quinquennio. Può l'incarico essere successivamente confermato alla stessa persona, quando dal ministro ne sia riconosciuta l'opportunità,

« Per i primi due anni l'incarico è affidato in via di esperimento. Qualora i risultati di tale prova siano stati favorevoli, il delegato rimane confermato definitivamente per il periodo fissato nel relativo decreto Ministeriale ».