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REGIO DECRETO 14 gennaio 1915, n. 618

Col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari di 363 comuni della provincia di Torino è affidata al Consiglio scolastico della stessa provincia (015U0618)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  11-6-1915 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della provincia di Torino, con la quale, in applicazione degli articoli 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e 48 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, e degli articoli 1 o seguenti del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 919, sono approvati i ruoli provinciali dei maestri elementari per la Provincia stessa;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento ; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legg;
Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia di Torino indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione o del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° luglio 1915.