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REGIO DECRETO 6 maggio 1915, n. 590

Recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle solfare della Sicilia. (015U0590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-5-1915 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Consorzio solfifero siciliano è autorizzato ad erogare a favore del Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle solfare della Sicilia la somma occorrente per sopperire ai disavanzi verificatisi nelle gestioni annuali del Sindacato stesso fino al 31 dicembre 1914, nella misura che, per ogni singolo esercizio, sarà determinata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in base al regolamento tecnico.

La somma erogata per sopperire al disavanzo di ciascun esercizio del Sindacato sarà addebitata ai consorziati o loro aventi causa, in misura proporzionale alla quantità di zolfo prodotto, rappresentata dalle fedi di deposito emesse nel corrispondente periodo di tempo e sarà compensata all'atto della ripartizione delle attività finali prevista dall'art. 21 della legge 30 giugno 1910 n. 361.