stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1915, n. 499

Col quale sono modificate le disposizioni relative all'ordinamento ed alla procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali di terra e di mare mobilitati. (015U0499)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-5-1915 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



All'art. 45 della legge 18 luglio 1912, n. 806 è sostituito il seguente:

«L'ordinamento e la procedura del Consiglio di disciplina presso reparti dell'esercito mobilitato o in servizio fuori del Regno sono stabiliti da regolamenti speciali approvati con decreto Reale.

Il Consiglio di disciplina non sarà ordinato che su dati definitivi, già contestati tutti all'ufficiale e dovrà essere formato di non meno di tre membri, i quali saranno designati dall'autorità militare gerarchica a cui è demandata la facoltà di ordinarlo.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si adunerà nel Regno».