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REGIO DECRETO 28 marzo 1915, n. 487

Col quale la R. Università di Messina viene posta in grado di provvedere ai vari insegnamenti delle facoltà di scienze fisiche e matematiche, naturali e di medicina e chirurgia, e della scuola di farmacia. (015U0487)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-5-1915 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 delle disposizioni preliminari del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261;

Riconosciuta la opportunità di porre la Università di Messina in grado di provvedere definitivamente ai vari insegnamenti delle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, di medicina e chirurgia o della scuola di farmacia ricostituite dal 1° dicembre 1914;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali e di medicina e chirurgia e la scuola di farmacia della R. Università di Messina possono valersi per un anno a decorrere dal 1° dicembre 1914, data della loro ricostituzione, della terna dell'ultimo concorso bandito per quelle materie di cui in essa Università è vacante la relativa cattedra, anche se sia trascorso il termine di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Grippo.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.