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REGIO DECRETO 17 gennaio 1915, n. 58

Col quale viene modificato l'art. 2 del R. decreto 30 agosto 1914, n. 945, riguardante la costituzione delle forze navali dello Stato. (015U0058)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-2-1915 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il quarto capoverso dell'art. 2 del R. decreto 30 agosto 1914, n. 945, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Allorchè le forze navali sono costituite su di una sola squadra od in «armata», secondo è detto dal successivo art. 7, la carica di capo di stato maggiore può essere affidata ad un vice ammiraglio o ad un contro ammiraglio. Quando le forze navali sono costituite su più squadre, per ciascuna di esse, alla carica di capo di stato maggiore può essere destinato un contr'ammiraglio al quale potrà anche essere affidato il comando di una divisione della squadra stessa».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Viale.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.