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REGIO DECRETO 19 novembre 1914, n. 1442

Col quale viene modificato l'art. 2 del R. decreto 15 ottobre 1914, n. 1128, portante un aumento dell'addizionale alle imposte dirette stabilita dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12, a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto. (014U1442)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-1-1915 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 15 ottobre 1914, n. 1128;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 2 del Nostro decreto 15 ottobre 1914, numero 1128, è sostituito il seguente:

A favore dei Comuni e delle Provincie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, in luogo delle addizionali e delle soprattasse sui trasporti stabilite dagli articoli 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, 1 della legge 27 giugno 1909, n. 411, e 15 della legge 14 luglio 1912, n. 835, modificato dall'art. 5 della legge 8 giugno 1913, n. 631, verrà corrisposta per il secondo semestre del corrente esercizio 1914-915, la somma di L. 9.100.000, da iscriversi negli stati di previsione dei Ministeri cui riguardano le spese da effettuarsi coi proventi delle addizionali e delle soprattasse predette.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Daneo - Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.