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REGIO DECRETO 24 dicembre 1914, n. 1432

Col quale sono approvate alcune rettifiche al testo del regolamento allegato al R. decreto 29 luglio 1914, n. 850, concernente la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni degli agenti delle ferrovie dello Stato. (014U1432)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  27-1-1915 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 luglio 1914, n. 850, con cui fu approvato il regolamento sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che nel testo di detto regolamento, allegato al decreto sovracitato, sono incorsi alcuni errori di stampa che possono influire sulla interpretazione delle disposizioni del regolamento stesso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti rettifiche al testo a stampa del regolamento allegato al Regio decreto 29 luglio 1914, n. 850:

all'articolo 17, secondo comma, invece di «al predetto articolo 5» deve leggersi «al precedente articolo»;

all'articolo 29, ultima parte della lettera c), invece che «dal seguente articolo» deve leggersi «dal seguente articolo 33»;

all'articolo 45, ultima parte del secondo comma, invece che «se la data di registrazione fiscale del relativo atto sia» deve leggersi «se la data di registrazione fiscale del relativo atto non sia»;

all'articolo 47, primo comma, invece di «articolo 60» deve leggersi «articolo 57»;

all'articolo 60, lettera b), in luogo di «articolo 48 (2° comma)» deve leggersi «articolo 48 (1° comma)»;

all'articolo 61, in luogo di «al 2° comma dell'articolo 48» deve leggersi «al 1° comma dell'articolo 48»;

all'articolo 65, 2° comma, in luogo di «all'articolo 45» deve leggersi «all'articolo 37».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Ciuffelli - Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.