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REGIO DECRETO 20 dicembre 1914, n. 1373

Che concerne il rimborso dei depositi presso Istituti di varia natura e il pagamento delle cambiali. (014U1373)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-1-1915 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti 4 agosto 1914, n. 760, 16 agosto 1914, n. 821, 27 settembre 1914, n. 1033, 24 novembre 1914, n. 1283;
Ritenuta la opportunità di avviare a regolare sistemazione le funzioni del credito pubblico;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri del tesoro, delle finanze e della grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pietà che ricevono depositi, gli Istituti di credito, le Banche per azioni, mutue, cooperative, le Casse rurali, le Ditte bancarie, sono autorizzate, per il periodo di tempo dal l° gennaio al 31 marzo 1915, a limitare i rimborsi, complessivamente per ogni singolo conto, delle somme da essi dovute, per tutte le categorie di depositi e conti correnti esigibili nello stesso periodo di tempo, nella misura del 20 per cento in ciascun mese, calcolato sul debito residuo al 31 dicembre 1914, escluse le somme di cui all'art. 4 e sempre col limite minimo di lire cento per ciascun mese.

Ogni moratoria cesserà col 1° aprile 1915.

La facoltà di limitare i rimborsi è esclusa per i tre Istituti di emissione, che rimangono obbligati a rimborsare interamente le somme ricevute in conto corrente.