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REGIO DECRETO 30 agosto 1914, n. 945

Concernente la costituzione delle forze navali dello Stato. (014U0945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-9-1914 al: 28-4-1915
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 28 gennaio 1904, n. 25 sulla costituzione delle forze navali, stazioni navali e comandi superiori navali;
Visto il R. decreto 18 settembre 1911, n. 1053, portante la ricostituzione delle forze navali dello Stato;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le forze navali dello Stato sono costituite come segue:

a) di una o più squadre composta ognuna di due o più divisioni;

b) di divisioni navi-scuola;

c) di un Ispettorato delle siluranti;

d) di divisioni speciali.

Tanto le squadre, quando siano più di una, quanto le divisioni sono distinte mediante numerazione progressiva.

Le divisioni navi-scuola e le divisioni speciali si distinguono per lo scopo cui sono destinate.