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REGIO DECRETO 14 novembre 1913, n. 1515

Col quale vengono apportate alcune modificazioni alle tabelle di indennità per missione ed ispezioni dovute ai funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi. (013U1515)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-3-1914 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la tabella, allegato n. 2, al regolamento organico approvato col R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546, che indica le indennità dovute per missioni o visite d'ispezione ai funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi;
Visto il R. decreto n. 362 del 16 maggio 1907 relativo alle indennità di missione da corrispondersi agli agenti di manutenzione (già guardafili) con funzioni di dirigenti squadre;
Viste la legge 25 giugno 1911, n. 575, relativa ai provvedimenti per gli anziani ed all'elevazione dei minimi di stipendio del personale del Ministero delle poste e dei telegrafi, e le annesse tabelle che sostituiscono quelle allegate alle leggi 19 luglio 1907, n. 515 e 30 giugno 1908, n. 304 (ruolo postale-telegrafico);
Visto il R. decreto n. 857 del 30 giugno 1912, che modifica il regolamento speciale per il personale degli uffici di 2ª e 3ª classe;
Visto il R. decreto dell'8 settembre 1913, con il quale viene elevata la indennità di missione agli impiegati a L. 2000 incaricati delle funzioni di ispettori aggiunti;
Riconosciuta la necessità di elevare la misura delle indennità di soggiorno per gli agenti di manutenzione pareggiandola a quella dei portalettere e commessi di ogni classe;
Sentito il Consiglio di amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, interim per le poste e per i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La indennità di missione da corrispondersi agli agenti di manutenzione viene portata da L. 1,50 a L. 2 per la giornaliera di soggiorno, ferma restando quella di L. 1 per la pernottazione. Non variano le indennità di missione dovute agli agenti di manutenzione con funzioni di dirigenti di squadra.