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REGIO DECRETO 23 dicembre 1913, n. 1394

Col quale è prorogalo il termine stabilito dall'art. 87 (2° comma) della legge 4 giugno 1911, n. 487, concernente il passaggio dell'amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico. (013U1394)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-1-1914 al: 7-9-1914
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Veduto l'art. 87, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, sull'istruzione elementare e popolare, col quale si stabilisce che il passaggio dell'Amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico sarà, entro l'anno 1913, stabilito con decreto Reale per ciascuna Provincia a mano a mano che siasi provveduto alla costituzione degli uffici provinciali, alla formazione dei ruoli del personale e alla sistemazione dei rapporti tra Comuni e Consigli scolastici;
Considerato che tale legge ha richiesto l'adozione di una serie così numerosa di provvedimenti amministrativi - molti dei quali di complicata esecuzione - che il termine del 31 dicembre 1913 è risultato insufficiente alla completa applicazione della legge stessa in tutte le Provincie del Regno;
Visto che a tutto il 15 dicembre 1913, n. 43 Provincie inviarono al Ministero i documenti pel decreto di passaggio, che 7 li avevano in tal giorno già pronti e che solo 2 o 3 Provincie dovranno tardare a trasmetterli dopo il 31 dicembre 1913;
Visto il disegno di logge n. 55-A presentato d'urgenza alla Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1913 dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, con il quale si provvedere a prorogare fino al 31 marzo 1914 il termine predetto;
Considerato che la Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1913 si è aggiornata sino al 3 febbraio 1914, quando il disegno stesso si trovava allo stato di relazione da parte della Giunta generale del bilancio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il termine stabilito dell'art. 87 (comma 2°) della legge 4 giugno 1911, n. 487, è prorogato al 31 marzo
1914.

Le spese, che i Comuni dovranno sostenere per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole istituite o sdoppiate posteriormente al 31 dicembre 1911, non comprese nei contributi consolidati graveranno, a datare dal 1° gennaio 1914 e fino alla data in cui entrerà in vigore il decreto di passaggio delle scuole dai Comuni al Consiglio scolastico, sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e saranno rimborsate ai Comuni in occasione e con le norme stabilite pel rimborso delle somme ad essi dovute per aumenti di stipendio ai maestri elementari.

Gli stipendi ai maestri elementari dal 1° gennaio 1914 saranno pagati a dodicesimi.

Dal 1° gennaio 1914 la istituzione di nuove scuole, gli sdoppiamenti delle scuole esistenti, i cambiamenti di classificazione, i riordinamenti, i trasferimenti e ogni altro provvedimento che importi aumento di spesa a carico dei bilanci dei Consigli scolastici non potranno essere deliberati dai Comuni senza la preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, di concerto col Ministero del tesoro.