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REGIO DECRETO 29 maggio 1913, n. 828

Col quale viene modificalo l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003, concernente il risanamento della città di Napoli. (013U0828)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-8-1913 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003, per la esecuzione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 7 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003, è sostituito il seguente:

È istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione da nominarsi ogni triennio per decreto Reale composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, che la presiede;

b) di un consigliere della Corto di cassazione di Roma;

c) di un funzionario del genio civile di grado non inferiore ad ispettore superiore;

d) di un sostituto avvocato generale erariale;

e) del direttore capo della divisione amministrativa della direzione generalo di sanità;

f) di un funzionario della direzione generale per la vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli, di grado non inferiore ad ispettore del tesoro;

g) del direttore capo di ragioneria del Ministero dell'interno.

Il ministro dell'intorno procede di volta in volta alla supplenza dei componenti la Commissione in caso di assenza o di impedimento, ed alla nomina del segretario della Commissione.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.