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LEGGE 29 giugno 1913, n. 797

Riguardante l'ordinamento dei corpi militari della R. marina. (013U0797)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  5-8-1913 al: 25-8-1918
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Art. 1



Sono corpi militari della R. marina:

A) per gli ufficiali:

a) il corpo dello stato maggiore generale, il quale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti;

b) il corpo del genio navale;

c) il corpo sanitario militare marittimo;

d) il corpo di commissariato militare marittimo.

B) per i sottufficiali, graduati e comuni:

il corpo Reale equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, operai, semaforisti, infermieri, musicanti e trombettieri.

Al corpo Reale equipaggi è aggregato il personale degli assistenti del genio navale, retto da speciali ordinamenti.