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LEGGE 25 giugno 1913, n. 715

Recante modificazione all'art. 4 della legge 9 luglio 1911, n. 675, concernente il riordinamento delle Amministrazioni governative del dazio consumo di Roma e di Napoli, ed aggiunta alla legge stessa. (013U0715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-7-1913 al: 15-12-2009
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Art. 1



All'articolo 4 della legge 9 luglio 1911, n. 675, sul riordinamento delle Amministrazioni governative dei dazi di consumo di Roma e Napoli è sostituito il seguente:

«I posti di commissario di 2ª classe sono conferiti, per una terza parte, ai vincitori di concorso mediante esame per merito distinto, al quale sono ammessi gli ufficiali ed i contabili di qualunque classe, che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 5 secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693; e per le altre due parti, seguendo l'ordine di anzianità, a coloro fra i detti impiegati, che nello stesso concorso siano stati riconosciuti «idonei».