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REGIO DECRETO 5 dicembre 1912, n. 1468

Col quale viene determinato il numero dei posti di ruolo dei capi Istituto e degli insegnanti dei licei e ginnasi per l'anno scolastico 1912-1913. (012U1468)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-4-1913
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 11 e 24 della legge 8 aprile 1906, n.  142,  ed
il relativo regolamento; 
 
  Veduta la legge 23 giugno 1912, n. 645; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per l'anno scolastico  1912-913  il  numero  complessivo  dei  capi
d'istituto e degli insegnanti ordinari e straordinari dei RR. licei e
dei RR. ginnasi e' stabilito come segue: 
 
  RR. licei - Capi d'istituto effettivi n. 97; insegnanti ordinari  e
straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 974; 
 
  RR. ginnasi - Capi d'istituto effettivi n. 67; insegnanti  ordinari
e straordinari del  2°  ordine  di  ruoli  per  l'insegnamento  delle
materie letterarie nel corso ginnasiale superiore e nelle sezioni dei
ginnasi superiori moderni n. 534; insegnanti ordinari e  straordinari
del 1° ordine di ruoli n. 1312.