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REGIO DECRETO 5 dicembre 1912, n. 1468

Col quale viene determinato il numero dei posti di ruolo dei capi Istituto e degli insegnanti dei licei e ginnasi per l'anno scolastico 1912-1913. (012U1468)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-4-1913 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 11 e 24 della legge 8 aprile 1906, n. 142, ed il relativo regolamento;
Udito il Consiglio dei ministri

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per l'anno scolastico 1912-913 il numero complessivo dei capi d'istituto e degli insegnanti ordinari e straordinari dei RR. licei e dei RR. ginnasi è stabilito come segue:

RR. licei - Capi d'istituto effettivi n. 97; insegnanti ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 974;

RR. ginnasi - Capi d'istituto effettivi n. 67; insegnanti ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento delle materie letterarie nel corso ginnasiale superiore e nelle sezioni dei ginnasi superiori moderni n. 534; insegnanti ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli n. 1312.