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LEGGE 20 marzo 1913, n. 206

Riguardante l'assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali ed altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487 (013U0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-4-1913
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata l'iscrizione ad un  apposito  capitolo  della  parte
straordinaria dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
della pubblica istruzione, da istituirsi con decreto del ministro del
tesoro, delle somme di L. 90.000 per l'esercizio  1912-913  e  di  L.
300.000 per l'esercizio 1913-914,  per  provvedere  al  personale  di
servizio e ai bisogni straordinari dei servizi  di  copiatura  presso
gli uffici scolastici  provinciali,  da  assumere  secondo  le  norme
stabilite nella legge 11  giugno  1897,  n.  182,  per  il  personale
straordinario.